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L'ART. 18 DELLO
"STATUTO DEI LAVORATORI''
ART. 18.
(Reintegrazione nel posto di lavoro)
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 16
luglio 1966, n. 604 il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma
della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto per il licenziamento di cui sia
stata accertata l'inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso,
la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2122 del Codice civile. Il
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto
inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di
lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il
lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta
del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in
ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al
giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178,
terzo, quarto, quinto e sesto comma del Codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi d
licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro, che non
ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero alla ordinanza di cui al quarto
comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per
ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma
pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
28 novembre 2001
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