Magistrati sotto ricatto e Pm ridotti a funzionari governativi

Separazione delle carriere e controllo di due CSM
Al titolo IV della Costituzione vengono apportate alcune modifiche come quelle relative proprio alla rubrica che, negli intenti dell'esecutivo, non vedrebbe più l'intestazione "magistratura" sostituita da un più generico "giustizia": i magistrati non sono più soggetti costituzionalmente protetti, degradando a semplici funzionari dello Stato, così come fu nel fascismo. Il Presidente della Repubblica diventerà, inoltre, il responsabile non più di un solo CSM, come attualmente, ma di due CSM, in "omaggio" alla separazione delle carriere (il nuovo articolo 104 reciterà che "i magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri"). Di conseguenza si avranno due organismi dell'autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura "giudicante" e il Consiglio superiore della magistratura "requirente" che segna la definitiva linea di demarcazione tra carriera del giudice e quella del pubblico ministero. Quest'ultimo, anche se dovrebbe mantenere, almeno nominalmente, l'indipendenza e l'autonomia, sarà soggetto ad una legge attuativa che dovrà disegnare i rapporti interni e gerarchici all'interno delle procure. Il CSM, inoltre, secondo quanto affermerà il futuro art. 104 bis, avrà una composizione differente rispetto a quella attuale: gli eletti togati saranno la metà e non più in posizione di maggioranza rispetto a quelli scelti dal Parlamento. L'articolo successivo, il 104 ter, dovrebbe ricalcare la stessa forma anche per il cosiddetto "CSM dei pm", anche se le discussioni stesse all'interno della maggioranza non hanno precisato esattamente la legge attuativa da incanalare poi nella controriforma complessiva. Ma se non è zuppa e pan bagnato, atteso che queste scelte non sono altro che la volontà chiara ed espressa diretta a garantire un maggiore controllo da parte della politica sulla magistratura. Entrambi i CSM verranno snaturati di un altro compito, ossia quello di poter esprimere pareri sulle leggi varate dal Parlamento che hanno una ricaduta sull'organizzazione del processo e degli uffici giudiziari: ad entrambi i CSM competeranno soltanto le promozioni delle toghe, le loro assegnazioni e i trasferimenti, secondo quanto disporrà il nuovo art. 105.

Fine della figura del PM e introduzione dell'"avvocato dell'accusa"
Risulta, dunque, fin dalla sua genesi, un progetto teso ad attaccare, snaturare, sminuire la figura della "pubblica accusa", ridotta a figura ancillare assolutamente depotenziata rispetto all'attuale assetto costituzionale. Nella controriforma costituzionale propugnata da Berlusconi e Alfano c'è, sostanzialmente, la fine della figura della pubblica accusa, trasformata a misura e impronta dal governo del nuovo Mussolini nel nuovo ufficio dell' "avvocato dell'accusa", tutto da delineare dalle leggi attuative. Di sicuro i pubblici ministeri si ridurranno a funzionari governativi e non saranno più al pari dei giudici ma in un gradino più basso al pari della difesa, secondo la lettura combinata dei nuovi articoli 101 e 102 contenuti nel progetto di "riforma". Rimane tutt'ora poco chiara la riforma, invece, dell'art. 106 che assegnerebbe ai magistrati non togati "onorari" la possibilità di poter far parte dei collegi giudicanti o, addirittura, posti a capo degli uffici giudiziari, senza che vi sia accesso per concorso statale e probabilmente confinando la decisione di far coprire queste cariche solo per "meriti" o "anzianità", ancora tutti da stabilire.

Fine dell'inamovibilità dei magistrati. Introduzione della Corte disciplinare
Particolarmente grave è la riforma dell'art. 107 che pone fine al principio costituzionalmente garantito della inamovibilità del magistrato, che oggi non può essere costretto a cambiare sede o ufficio. Difatti, la norma prevederebbe che "in caso di eccezionali esigenze individuate dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i CSM possono destinare i magistrati ad altre sedi". Con questo "trasferimento d'ufficio" in qualsiasi momento si potrebbe far pressione politica ai CSM per ottenere l'immediato trasferimento di quel magistrato che, per fare un esempio, sta curando un particolare procedimento o sta indagando su di un politico influente. Nell'ambito della commistione dell'attività politica in quella giudiziaria, punto dolente della controriforma sarà sicuramente quella contenuta nella norma costituzionale che prevederà la "Corte disciplinare" o "di disciplina". Questo organo sarà esterno ai due CSM e si comporrà di due sezioni, una per i pm e l'altra per i giudici; anche qui è la composizione che segna la fine dell'autogoverno della magistratura, con una indebita e ulteriore invasione del Parlamento che eleggerà la metà dei componenti della Corte, lasciando l'altra metà ai componenti togati.

Responsabilità dei magistrati
Nell'attacco generalizzato alla magistratura, la controriforma neofascista della giustizia prevede anche maggiori poteri ispettivi al Guardasigilli: la funzione ispettiva si amplia, di concerto con l'intervento dei due CSM, divenendo una funzione tipica di ogni ministero, con interventi di qualsiasi genere, anche punitivi. Questa riforma che riguarderà l'art. 110 della Costituzione non è altro che l'anticamera per l'introduzione di un vecchio cavallo dei fascisti: la responsabilità dei magistrati, considerati come funzionari dello Stato e dunque pronti a dover risarcire per gli errori commessi. In caso di non precisate "violazioni di diritti", si attiverà la giustizia civile con l'introduzione del risarcimento pecuniario direttamente proporzionale alla gravità del torto subito dal cittadino. "Dulcis in fundo", dopo un'assoluzione in primo grado verrà impedito al pubblico ministero di proporre appello salvo che la legge, in alcuni casi, non disponga diversamente.

16 marzo 2011