Corporativismo e sciopero sotto Mussolini

Il patto di Palazzo Chigi

Ordine del giorno approvato sotto la presidenza del Duce nella riunione del 21 dicembre 1923.
La Confederazione generale dell'industria italiana e la Confederazione generale delle corporazioni fasciste
intendono
armonizzare la propria azione con le direttive del Governo Nazionale, che ha ripetutamente dichiarato di ritenere la concorde volontà di lavoro dei dirigenti delle industrie, dei tecnici e degli operai, come il mezzo più sicuro per accrescere il benessere di tutte le classi e le fortune della Nazione:
riconoscendo
la completa esattezza di questa concezione politica e la necessità che essa sia attuata dalle forze produttive nazionali:
dichiarano
che la ricchezza del Paese, condizione prima della sua forza politica, può rapidamente accrescersi e che i lavoratori e le aziende possono evitare i danni e le perdite delle interruzioni lavorative, quando la concordia tra i vari elementi della produzione assicuri la continuità e la tranquillità dello sviluppo industriale:
affermano
il principio che l'organizzazione sindacale non deve basarsi sul criterio dell'irriducibile contrasto di interessi tra industriali ed operai, ma ispirarsi alla necessità di stringere sempre più cordiali rapporti tra i singoli datori di lavoro e lavoratori, e fra le loro organizzazioni sindacali, cercando di assicurare a ciascuno degli elementi produttivi le miglior condizioni per lo sviluppo delle rispettive funzioni, e di più equi compensi per l'opera loro, il che rispecchia, anche nella stipulazione di contratti di lavoro, lo spirito del sindacalismo nazionale:
e decidono
a) che la Confederazione dell'Industria e la Confederazione delle Corporazioni fasciste intensifichino la loro opera diretta ad organizzare rispettivamente gli industriali ed i lavoratori con reciproco proposito di collaborazione;
b) di nominare una Commissione permanente di 5 membri per parte, la quale provveda alla migliore attuazione dei concetti suesposti sia al centro, sia alla periferia, collegando gli organi direttivi delle due Confederazioni perché l'azione sindacale si svolga secondo le direttive segnate dal Capo del Governo.

La Carta del lavoro
Stato Corporativo.
I. La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato Fascista.
II. Il lavoro, sotto tutte le sue forme intellettuali, tecniche e manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.
Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obbiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei produttori e nello sviluppo della potenza nazionale.
III. L'organizzazione professionale o sindacale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori per cui è costituito, di tutelarne, di fronte allo Stato o alle altre associazioni professionali, gli interessi, di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare rispetto ad esso funzioni delegate di interesse pubblico.
IV. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà fra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.
V. La Magistratura del Lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.
VI. Le associazioni professionali legalmente riconosciute, assicurano la uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.
Le Corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.
In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le Corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.
Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro ed anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuti i necessari poteri dalle associazioni collegate.
VII. Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione.
L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera - tecnico, impiegato od operaio - è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.
VIII. Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento e il perfezionamento dei prodotti e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un'arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.
IX. L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta.
Contratto di lavoro
X. Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata, se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.
Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione.
La competenza per tali controversie è devoluta alla Magistratura ordinaria con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.
XI. Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare mediante contratti collettivi i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano.
Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salvo la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalle leggi e dagli statuti.
Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.
XII. L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro. La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.
XIII. Le conseguenze delle crisi di produzione e dei fenomeni monetari devono equamente ripartirsi fra tutti i fattori della produzione.
I dati rilevanti dalle pubbliche amministrazioni, dall'Istituto Centrale di Statistica e dalle Associazioni professionali legalmente riconosciute circa le condizioni della produzione e del lavoro, la situazione del mercato e del lavoro, la situazione del mercato monetario e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle Corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle varie classi fra di loro e di esse coll'interesse superiore della produzione.
XIV. Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.
Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno.
Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all'operaio laborioso di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga-base.
XV. Il prestatore d'opera ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche.
I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore di opera.
XVI. Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore di opera nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.
Uffici di collocamento
XVII. Nelle imprese a lavoro continuo, il lavoratore ha diritto, in caso di licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.
XVIII. Nelle imprese a lavoro continuo il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente, la malattia del lavoratore che non eccede una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della MVSN non è causa di licenziamento.
XIX. Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda, commessi dai prestatori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per casi gravi, col licenziamento immediato senza indennità.
Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità.
XX. Il prestatore d'opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.
XXI. Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la pulizia e l'igiene del lavoro a domicilio.
XXII. soltanto lo Stato può accertare e controllare il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.
XXIII. L'ufficio di collocamento a base paritetica è sotto il controllo degli organi corporativi. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i lavoratori iscritti a detti uffici e hanno facoltà di scelta nell'ambito degli inscritti agli elenchi, dando la precedenza agli inscritti al Partito, ai Sindacati Fascisti secondo la loro anzianità di inscrizione.
XXIV. Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare una azione selettiva fra i lavoratori, diretta a elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.
XXV. Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.
Previdenza e istruzione
XXVI. La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti di previdenza.
XXVII. Lo Stato Fascista si propone: 1) Il perfezionamento dell'assicurazione infortuni; 2) il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità; 3) l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie; 4) il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 5) l'adozione di forme speciali assicurative dotalizie per giovani lavoratori.
XXVIII. È compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentanti nelle pratiche amministrative e giudiziarie relative all'assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali.
Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di Casse mutue per malattia con contributo dei datori e dei prestatori di lavoro, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.
XXIX. L'assistenza ai propria rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente con propri organi le loro funzioni di assistenza né possono delegarle ad altri enti od istituti se non per obbiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi di ciascuna categoria di produttori.
XXX. L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.
Approvata il 22 aprile 1927
 
Ordine del giorno del Gran Consiglio sul problema dello sciopero
All'indomani degli scioperi dei metallurgici in Lombardia, nel marzo 1925, che aveva visto in prima linea anche i sindacati fascisti sotto la guida di Augusto Turati, il Gran Consiglio ritenne necessario prendere posizione sul problema dello sciopero, approvando, nella sua riunione del 25 aprile, il seguente ordine del giorno. (Cfr. partito nazionale fascista, Il Gran Consiglio nei primi dieci anni dell'era fascista cit., pp. 1193-95).
Il Gran Consiglio Nazionale del Fascismo, presente il Direttorio delle Corporazioni, riafferma i suoi postulati di collaborazione fra tutti gli elementi della produzione, purché tale collaborazione sia intelligente e reciproca;
considera lo sciopero effettuato dalle Corporazioni come un atto di guerra, al quale - eccetto per i pubblici servizi - si può fare ricorso quando tutti i mezzi pacifici siano stati tentati ed esauriti; poiché lo sciopero danneggia i datori di lavoro, ma incide sui bilanci operai ed arresta il ritmo della produzione, del che approfitta immediatamente la vigile concorrenza straniera per ostacolare la nostra indispensabile espansione economica nel mondo;
stabilisce nettamente la differenza fra lo sciopero fascista, che è una eccezione ed ha in se stesso i suoi obiettivi definiti, e lo sciopero socialista, che fu una regola ed è sempre considerato e praticato come un atto di ginnastica rivoluzionaria a fine remoto ed irraggiungibile;
determina che, nella eventualità di una proclamazione ed attuazione dello sciopero, dev'essere evitato ogni inutile allargamento del movimento e la proclamazione di scioperi di solidarietà, i quali, come una lunga e dolorosa esperienza ha dimostrato, non giovano agli operai in sciopero e ne aumentano il disagio;
stabilisce che, chiamandosi la Corporazione, fascista, ed essendo in realtà una grande ed originale creazione fascista, lo sciopero deve avere l'autorizzazione preventiva degli organi supremi delle Corporazioni del Partito, senza di cui il Partito avrà la facoltà di sconfessare il movimento ed i suoi iniziatori; si dovrà procedere anche ad una revisione dei quadri dei dirigenti del movimento sindacale.
I segretari provinciali devono essere nominati di comune accordo dalle Corporazioni, dal Partito e dalle Federazioni provinciali fasciste.
Il Gran Consiglio dichiara che questa mozione è fondamentale ed invita tutti gli organi delle corporazioni e del Partito a pubblicarla nei giornali e ad illustrarla nei Sindacati ed attenervisi rigorosamente, con quel senso consapevole di disciplina che è la caratteristica, il privilegio e l'orgoglio del Fascismo italiano.
(Alberto Aquarone, L'organizzazione dello Stato totalitario, pagg. 435-436, 437-438, 477-481)