Allarme dell'Onu sul Ddl Sicurezza
“In Italia libertà a rischio”

Lo avevano già fatto l'Osce e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ma adesso è la stessa Onu a suonare un forte allarme sul Ddl Sicurezza in discussione al Senato. E lo fa con una lettera ufficiale inviata al governo italiano da sei Special rapporteurs, che passano al setaccio il provvedimento liberticida e fascista rilevando un'impressionante quantità di incompatibilità con la legislazione internazionale sui diritti umani e le libertà di espressione e manifestazione che la maggior parte dei suoi articoli presentano, al punto da esortare il governo stesso a rivedere il Ddl ex 1660 affinché “sia in linea con il diritto e gli standard internazionali sui diritti umani”.
La lettera, inviata il 19 dicembre alla presidente del Consiglio, è firmata dal Relatore speciale sui diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione; Gruppo di lavoro di esperti sulle persone di discendenza africana; dal Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione; dal Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani; dal Relatore speciale sui diritti umani dei migranti; dal Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza correlata e dal Relatore speciale sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, ai sensi delle risoluzioni del Consiglio per i diritti umani 50/17, 45/24, 52/9, 52/4, 52/20, 52/36 e 49/10.
Non si tratta solo di una critica all'insieme del ddl né di rilievi formali e generici, ma di vere e proprie denunce ben specifiche e circostanziate sul piano giuridico a una quantità di articoli del provvedimento, in un documento di ben 12 pagine in Pdf, di cui riportiamo alcuni estratti.
“Nella presente comunicazione – esordiscono i sei Relatori speciali dell'Onu - commentiamo varie disposizioni del progetto di legge che, se non modificate, potrebbero essere in contrasto con gli obblighi del Governo di Sua Eccellenza ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani, in particolare gli articoli 9 (diritto alla libertà e alla sicurezza e divieto di detenzioni arbitrarie), 12 (diritto alla libertà di movimento), 14 (diritto a un giusto processo), 17 (diritto alla privacy), 19 (diritto alla libertà di espressione e di opinione), l'articolo 21 (libertà di riunione pacifica) e l'articolo 22 (libertà di associazione) del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR). Inoltre, alcune disposizioni potrebbero essere implementate per colpire in modo sproporzionato coloro che provengono da condizioni di emarginati, tra cui, sulla base di razza, colore, etnia, nazionalità e/o status migratorio, il che violerebbe le protezioni contro la discriminazione nel diritto internazionale dei diritti umani, incluso l'articolo 2(1) dell'ICCPR e l'articolo 1 della Convenzione internazionale sull'eliminazione della discriminazione razziale (ICERD)”.
E aggiungono che “il progetto di legge potrebbe anche essere contrario agli obblighi dell'Italia ai sensi dell'articolo 3(8) della Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), che richiede all'Italia di "garantire che le persone che esercitano i propri diritti in conformità con le disposizioni della presente Convenzione non saranno penalizzati, perseguitati o molestati in alcun modo per il loro coinvolgimento''. Ricordiamo che l'Italia ha ratificato l'ICCPR nel 1978, l'ICERD nel 1976 e la Convenzione di Aarhus nel 2001. Inoltre, alcune disposizioni sembrano anche essere contrarie alle disposizioni della Costituzione italiana”.
Fatta questa premessa riassuntiva della loro indagine, i Relatori analizzano nello specifico il meccanismo del ddl, cominciando dagli articoli 1 e 7 concernenti disposizioni in materia di antiterrorismo: “Siamo preoccupati che la formulazione dell'articolo 1 del progetto di legge sia vaga e troppo ampia e rischi di criminalizzare atti che non sono realmente di natura terroristica, in particolare per quanto riguarda "l'acquisizione o il possesso consapevole di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l'uso" . E aggiungono: “Siamo preoccupati che questa disposizione non richieda alcun pericolo che venga commesso un atto terroristico; che il requisito dell'intento ("a fini di terrorismo") non è sufficientemente preciso e non sembra richiedere un'intenzione specifica che i materiali siano utilizzati per commettere un atto terroristico; e che ragioni legittime per procurarsi o possedere tali istruzioni (ad esempio ricerca, scienza o giornalismo) possono essere ingiustificatamente criminalizzate” .
Per quanto riguarda l'articolo 7, che prevede la revoca della cittadinanza per gli stranieri che commettono reato anche se non ne possiedono un'altra, ma semplicemente che lo straniero sia “idoneo” ad avene un'altra, i Relatori ricordano al governo che “le decisioni riguardanti la revoca della cittadinanza devono anche rispettare le Linee guida dell'UNHCR sull'apolidia n. 53, in particolare il paragrafo 45, che sottolinea l'obbligo dello Stato di valutare il rischio di apolidia prima di revocare la cittadinanza” .
I Relatori vagliano poi in maniera molto dettagliata le disposizioni in materia di sicurezza urbana di cui al Capo II del ddl, quelle specificamente rivolte a reprimere e punire le manifestazioni, gli scioperi e le proteste di massa, e in particolare gli articoli 12 (danneggiamento di beni in casi di manifestazioni), 13 (estensione Daspo urbano), 14 (blocchi stradali e ferroviari), 24 (imbrattamento di immobili pubblici).
A tale proposito avvertono il governo che “nel suo commento generale n. 37 sul diritto di riunione pacifica, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (ONU) ha chiarito che "l'articolo 21 del Patto [ICCPR] protegge le riunioni pacifiche ovunque si svolgano: all'aperto, al chiuso e online; in spazi pubblici e privati; o una combinazione di questi. Tali riunioni possono assumere molte forme, tra cui dimostrazioni, proteste, riunioni, processioni, raduni, sit-in, veglie a lume di candela e flash mob. Sono protette dall'articolo 21 indipendentemente dal fatto che siano fisse, come picchetti, o mobili, come processioni o marce" (CCPR/C/GC37, par. 6)”. E che inoltre “il diritto di riunione pacifica copre anche gli atti di disobbedienza civile pacifica da parte di una o più persone. Gli standard internazionali di protezione del diritto alla libertà di riunione pacifica stabiliscono che... ''esiste una presunzione a favore del considerare le riunioni come pacifiche''”. “Semplicemente spingere e urtare o interrompere il movimento di veicoli o pedoni o le attività quotidiane non costituiscono 'violenza'(GC37, par.15, 16 e 17)” , sottolineano i Relatori, aggiungendo che “secondo gli standard di cui sopra, alcuni degli emendamenti proposti nel disegno di legge possono limitare indebitamente l'esercizio del diritto alla libertà di riunione pacifica in Italia, in particolare gli emendamenti che estendono i poteri di imporre divieti assoluti (incluso il divieto di "ostruire una strada con il corpo")”.
I Relatori aggiungono inoltre che sempre per il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite “''La designazione dei perimetri di luoghi quali tribunali, parlamenti, siti di importanza storica o altri edifici ufficiali come aree in cui le riunioni non possono aver luogo dovrebbe essere generalmente evitata, tra l'altro, perché si tratta di spazi pubblici. Eventuali restrizioni agli assembramenti in tali luoghi e nelle vicinanze devono essere specificamente giustificate e rigorosamente circoscritte''” .
Il documento affronta poi le disposizioni di cui al Capo III del ddl riguardante misure a tutela delle “forze dell'ordine”, e si sofferma in particolare sugli articoli 19 (aumento delle pene se la minaccia e la violenza a pubblico ufficiale è commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica strategica), 26 e 27 (che puniscono rispettivamente le rivolte in carcere e nei centri per migranti).
“Riconosciamo l'importanza fondamentale di garantire la sicurezza degli agenti delle forze dell'ordine, compresi quelli che guidano le operazioni per facilitare le riunioni pacifiche , - scrivono i Relatori - ma disposizioni formulate in modo generico che non definiscono chiaramente cosa costituisca violenza e che limitano pesantemente l'esercizio della libertà di riunione pacifica tenuta in prossimità di "infrastrutture strategiche", portano a una mancanza di chiarezza e prevedibilità che può aprire la porta all'uso improprio della forza contro i membri del pubblico, compresi i difensori dell'ambiente, nell'esercizio dei loro diritti fondamentali” . E a questo proposito i relatori precisano: “Come accennato in precedenza, il commento generale n. 37 chiarisce che vi è una presunzione che le assemblee siano pacifiche. Tuttavia, come attualmente proposto, gli articoli 19 e 20 del progetto di legge sembrerebbero danneggiare la presunzione di pacificazione e non essere coerenti con il diritto di tenere assemblee pacifiche, se tali assemblee possono impedire che vengano svolti lavori su determinate infrastrutture” .
Riguardo poi agli articoli 26 e 27 del ddl governativo, la lettera avverte che “queste due disposizioni, se dovessero essere adottate, sembrerebbero limitare gravemente il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione e opinione delle persone private della libertà nei centri penitenziari e dei migranti nelle strutture di detenzione e accoglienza” . “Per quanto riguarda il contesto carcerario e di detenzione , - sottolinea ancora la lettera - ciò potrebbe creare un profondo impatto negativo sul sistema carcerario, comprese le strutture minorili, e impedire il raggiungimento degli obiettivi legittimi di affrontare la sicurezza e garantire i processi di reinserimento. Inoltre, limitare la possibilità di impegnarsi in proteste pacifiche e disobbedienza civile (compresi atti pacifici come fare rumore, sbattere contro muri e sbarre), potrebbe aumentare le tensioni all'interno delle carceri, il che vanifica l'obiettivo di aumentare la sicurezza” . Dopodiché la lettera ricorda al governo che “in quanto Parte della Convenzione di Aarhus, l'Italia ha anche l'obbligo ai sensi dell'articolo 3(8) della Convenzione di Aarhus di garantire che le persone che esercitano i propri diritti ai sensi della Convenzione, anche attraverso la partecipazione a proteste ambientali pacifiche, non siano penalizzate, perseguitate o molestate in alcun modo per il loro coinvolgimento” .
Infine, traendo le conclusioni del loro dettagliato esame del provvedimento, i Relatori esortano “il Governo di Sua Eccellenza a rivedere il progetto di legge n. 1660 per garantire che sia in linea con il diritto e gli standard internazionali sui diritti umani, anche sulla protezione dei diritti alla libertà di espressione e opinione e di riunione pacifica, la protezione dei difensori dell'ambiente nel contesto di proteste ambientali pacifiche, compresi gli atti di disobbedienza civile, nonché con i principi di legalità, necessità, proporzionalità e non discriminazione” .
E a questo scopo i Relatori gli chiedono di rispondere a 5 specifiche domande di spiegazione ai circostanziati rilievi da loro fatti al provvedimento; di cui l'ultima, che conclude la lettera, recita così: “Si prega di fornire informazioni sulle fasi e sui tempi rimanenti del processo legislativo in merito al progetto di legge n. 1660, incluso il piano del governo di Sua Eccellenza di consultare ampiamente la società civile e gli individui e i gruppi interessati, prima della sua adozione. Questa comunicazione, come commento su leggi, regolamenti o politiche in sospeso o recentemente adottati, e qualsiasi risposta ricevuta dal governo di Sua Eccellenza, saranno resi pubblici tramite il sito Web di segnalazione delle comunicazioni dopo 48 ore. Saranno inoltre resi disponibili in seguito nel consueto rapporto da presentare al Consiglio per i diritti umani” .
Inutile dire che a tutt'oggi, su tale sito di comunicazioni dell'Onu, la lettera dei sei Relatori speciali non ha tutt'ora ricevuto una risposta dal governo neofascista Meloni. (Il testo completo in inglese si può consultare al seguente link https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29549)

29 gennaio 2025