Decisione storica della Corte costituzionale
Sì alle mamme arcobaleno
Entrambe le donne lesbiche saranno considerate madri di un figlio partorito da una di esse a seguito di fecondazione artificiale
La Corte costituzionale con la sentenza n. 68 depositata il 22 maggio scorso ha preso una decisione che non è retorico definire storica, in quanto ha stabilito che è incostituzionale qualunque disposizione della legge ordinaria che vieti il riconoscimento di un figlio, nato in Italia a seguito di una procedura di procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, da parte di entrambe le madri di una coppia di lesbiche e non soltanto da parte della donna partoriente. La conseguenza è che ora il figlio partorito da una delle due lesbiche potrà essere riconosciuto anche dalla convivente che non l'ha partorito, ossia dalla cosiddetta madre intenzionale, che ha espresso il consenso alla pratica delle tecniche fecondative sulla donna con lei convivente.
La storica sentenza trae origine dalla questione di legittimità sollevata nel 2024 in via incidentale dal Tribunale di Lucca in relazione al riconoscimento, da parte di entrambe le donne di una coppia di lesbiche, di bambini partoriti in Italia da una delle due donne e concepiti all’estero tramite fecondazione eterologa.
Alcune Procure della Repubblica infatti, tra cui proprio quella di Lucca, avevano chiesto ai Tribunali, in qualità di parti dei procedimenti civili aventi a oggetto il riconoscimento di maternità da parte della madre intenzionale, di cancellare il nominativo di quest'ultima dagli atti di nascita di molti bambini, ritenendo che essa potesse soltanto adottare nelle forme della cosiddetta “stepchild adoption” il bambino concepito all’estero anche grazie al suo consenso, senza però poterlo riconoscere direttamente alla nascita.
La Corte costituzionale si è soffermata in modo particolare sugli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 che disciplina la procreazione medicalmente assistita nonché sull'articolo 250 del codice civile che regola il riconoscimento di un figlio, giungendo alla conclusione che il quadro normativo e giurisprudenziale esistente sino ad oggi sul punto non soltanto non assicurava il miglior interesse del minore nato in una famiglia arcobaleno ma, anzi, comprometteva il diritto all’identità personale e familiare del minore stesso.
La Corte costituzionale ha infatti concluso che il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori costituisce una lesione di diritti costituzionalmente garantiti: in particolare tale situazione viola l'articolo 2 della Costituzione in quanto compromette l'identità personale del nato e il suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile, viola l'articolo 3 a causa dell'irragionevolezza dell’attuale disciplina in assenza di un interesse contrario di rango costituzionale e, infine, viola l'articolo 30 perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.
In modo particolare, secondo la Corte costituzionale, l’articolo 8 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 è costituzionalmente illegittimo nel punto in cui non prevede che il bambino nato in Italia e concepito all’estero con procreazione medicalmente assistita possa essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale: infatti tale organo giurisdizionale ha evidenziato sia la responsabilità irretrattabile che deriva dall’impegno comune che una coppia di lesbiche si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA per generare un figlio sia la centralità e la superiorità dell’interesse del minore a vedersi somministrate le cure genitoriali.
Quindi ora le coppie lesbiche che ricorrono all’inseminazione eterologa all’estero potranno seguire la stessa procedura giuridica prevista per le coppie eterosessuali, dove il marito di una donna che partorisce a seguito di fecondazione eterologa e ha dato il consenso alla procreazione medicalmente assistita viene immediatamente e automaticamente riconosciuto dalla legge come padre del bambino.
Con questa storica decisione la Corte Costituzionale ha certamente rafforzato i diritti dei minori nati in una famiglia arcobaleno in quanto ha riconosciuto automaticamente ad essi un genitore in più con tutti i diritti connessi alla sua maggiore tutela, ponendo allo stesso tempo fine ad una situazione normativa e giurisprudenziale confusa, discriminatoria ed angosciante per troppe famiglie arcobaleno.
4 giugno 2025