Arringa dell'avv. Buono al processo agli ex “Bros” di Napoli
Disoccupati e lavoratori che scendono in piazza per i propri diritti non vanno processati né condannati
Per gentile concessione dell'avv. Mauro Buono e su richiesta di alcuni dei lavoratori parte in causa nel processo d'Appello in corso agli ex “Bros”, pubblichiamo stralci della profonda, articolata e appassionata arringa difensiva pronunciata il 13 marzo scorso dall'Avvocato in Tribunale a Napoli.
(…) Il movimento dei disoccupati organizzati, fin dagli anni Settanta, nasce con il rifiuto di incanalarsi nei due tunnel di camorra ed emigrazione, scegliendo la direzione ostinata ed opposta di scendere in piazza, alla luce del sole, con il volto scoperto, mettendo il dito nella piaga e sfidando l’inadempienza, l’inefficienza e l’incapacità delle istituzioni nazionali e locali sul tema lavoro. Nessuna corsia privilegiata di formazione, ma richiesta allo Stato di essere formati per andare a lavorare; laddove vi erano dei vuoti nella Pubblica Amministrazione o nelle sue società partecipate, una volta finita la formazione finalizzata, accedere e colmare il gap con personale già qualificato, e soprattutto formato direttamente dallo Stato. Pertanto, quale assistenzialismo?
(…) Si innesta la lotta degli ex precari “Bros” che, sull’onda delle grandi lotte degli anni Settanta del secolo scorso che va da quella intrapresa dall’ex scugnizzo delle Quattro Giornate di Napoli, Vincenzo Leone, nell’ambito della richiesta di assunzione nelle scuole per mancanza cronica di personale Ata, fino a quella del Movimento di Lotta LSU di Luigi Sito che all’inizio del 2000 porterà in dote alle istituzioni, dopo una lotta di lunga durata (circa tre lustri), migliaia di ex disoccupati a coprire quasi tutti i settori della pubblica amministrazione del settore ambiente (si pensi alla importante società partecipata Sma Campania), bloccando, anche se parzialmente, il problema senza fine delle discariche e dei rifiuti in Regione. Alla fine entreranno più di 10mila unità che rappresentano altrettanto ex operai di fabbrica espulsi o licenziati illegittimamente alla fine degli anni Ottanta dal ciclo produttivo per la crisi della grande industria e la chiusura soprattutto dell’Italsider che contava nel suo picco tra assunti e indotto, circa 20mila operai ed operaie. Si arriva all’imponente massa di disoccupati che raggiungeva le decine di migliaia di cittadini che si riversano in strada con la costituzione del “Coordinamento di lotta per il lavoro” di Napoli e provincia che dalla fine degli anni Novanta in poi domina lo scenario del problema lavoro in Campania, ponendolo all’ordine del giorno dell’agenda politica delle istituzioni nazionali e, soprattutto, locali con “armi pericolosissime” come i volantini, i manifesti, i presidi e le manifestazioni. A viso aperto questo incredibile “esercito di riserva” invaderà pacificamente le vie di Napoli negli ultimi 40 anni per contestare la mancanza cronica di lavoro in Campana, ma soprattutto l’assenza di un piano di sviluppo serio che potesse finalmente far fronte sia all’emorragia di posti di lavoro, si all’inizio di una nuova emigrazione verso il Nord Italia e la nuova Unione Europea. Sono decine di migliaia i disoccupati che scendono in piazza, con manifestazioni spesso imponenti che toccano spesso anche le 15mila e le 20mila unità quando si aggiungono anche i precari o i disoccupati iscritti alla CGIL per chiedere semplicemente lavoro.
La scelta operata dai Giudice della Sentenza impugnata collide con tutta la storia del movimento operaio e dei senzalavoro dal dopoguerra ad oggi: i disoccupati organizzati, nonostante si siano associati liberamente, alla luce del sole, apertamente e manifestando il proprio pensiero sotto forma di critica alle istituzioni, passerebbero sotto la cruna stretta di delinquenti patentati che “turbano l’attività di organi politici ed amministrativi, regionali, provinciali e comunali” e non per esprimere con forza e decisione la loro opposizione ad una vera e propria omissione in atti di ufficio da parte delle istituzioni locali, ossia quella di riuscire a far fronte alla desertificazione industriale e costruire un serio piano di sviluppo e di lavoro. La vede diversamente il Collegio Giudicante con somma meraviglia di questa difesa.
(…) Assolutamente superata dalla storia recente della nostra città è l’epiteto in Sentenza dove con il sintagma “reddito assistenziale” e formulazioni simili si vuole marchiare la giusta lotta dei disoccupati organizzati per ottenere il lavoro stabile, a salario pieno, a tempo pieno, sindacalmente tutelato. Risulta incredibile la lacuna sul fronte delle politiche del lavoro, la continua incapacità amministrativa, le sirene e le chimere dei politicanti di turno di dettare una agenda per affrontare una volta e per tutte l’annosa questione “lavoro”, con un quinto della popolazione campana disoccupata (ossia 1 su 5 milioni di abitanti attuali). L’Ecc.ma Corte di Appello non troverà nel programma politico delle giunte regionali che si sono susseguite negli ultimi trenta anni (Rastrelli, Losco, Bassolino, Caldoro, De Luca) unite a quelle comunali e metropolitane generalmente espressione del “centro-sinistra”, da Valenzi a Manfredi, nessun piano straordinario od ordinario, urgente e non, con appositi interventi per a formazione professionale, per dare lavoro ai “soggetti più deboli” sul “mercato del lavoro”, e cioè a giovani, donne, disoccupati di lunga durata, immigrati, disabili. Non troverà un progetto per trasformare i contratti di formazione-lavoro in assunzioni a tempo indeterminato dei contrattisti nelle aziende in cui sono impiegati. Né vi è stato e vi è un piano per superare definitivamente il vecchio collocamento con un sistema pubblico di avviamento al lavoro, presente in tutto il territorio nazionale, attrezzato con moderne tecnologie per recepire in tempo reale la domanda di mano d’opera, che promuova anche assieme agli enti locali corsi di formazione e di riqualificazione professionale, gestito con la partecipazione diretta dei giovani alla ricerca della prima occupazione, dei disoccupati e delle organizzazioni che li rappresentano. Negli ultimi cinquanta anni non risulta esservi un provvedimento serio o che se ricordano quei segni tangibili, indelebili per cui le giunte locali avrebbero affrontato finalmente la questione lavoro nel suo momento promiscuo con la disoccupazione: si aspettavano, invece, le elezioni di turno per cercare il politicante dalle promesse confezionate per sperare in qualche posto - quello sì! - frutto del malaffare locale; basti leggere il libro di Percy Allum “Potere e società nella Napoli del dopoguerra”, sulla nefasta politica laurina e gavianea per ricordare uno dei tanti, tristi e amari momenti di queste modalità di malapolitica.
Non troverà, invece, la Corte di Appello un segmento, un tratto, un momento nel quale il “Movimento dei disoccupati organizzati ‘ex Bros’” si sia genuflesso a logiche alla Lauro o Gava, alla camorra organizzata o altro tipo di delinquenza territoriale, alla possibilità di utilizzare armi et similia, per effettuare pressioni, minacciare o indurre le istituzioni, soprattutto locali, a cedere ai programmi del Movimento medesimo. Si troveranno nella voluminosa documentazione dibattimentale frasi intercettate come la rabbia, il rancore, talvolta l’odio contro le istituzioni sonnecchianti, omissive, inermi ad affrontare seriamente la questione lavoro, con tavoli di trattative composte all’insegna della prefettura per risolvere le questioni più annose e dirimere più di tutti i temi della disoccupazione giovanile e di lunga durata; temi puntualmente disertati. Ma quelle minacce sia di violenza sia addirittura di morte sono lasciate nel perimetro della testa e mai una volta una escono dalla riserva mentale del disoccupato per trasformarsi in fatto concreto, diventare azione o, peggio, evento, penalmente rilevante, destinato allo sfogo del momento e in linea con la manifestazione del pensiero; per cui vale l’insegnamento racchiuso nel brocardo “cogitationis poenam nemo patitur”.
Perché si giunge a svolgere tante manifestazioni molte delle quali finite sotto la lente del codice penale? Alla richiesta - si ripete - di un lavoro stabile e a salario pieno, le giunte locali rispondono con i vergognosi progetti precari di “Isola” e “Bros”, calmieri per tenere buona la piazza che mette a fatica il pranzo con la cena, che deve dar conto alle famiglie, che deve pagare il fitto, il “pigione” di fine mese, che vorrebbe dare un minimo di futuro ai propri figli. La scelta è invece quella di “chiudere” i disoccupati in corsi di formazione che dovrebbero essere finalizzati ad ottenere il posto di lavoro agognato ma che, tra il 2008 e il 2010, non arriva mai e che si ferma al palo; progetti che, nel passaggio tra la giunta Bassolino e quella Caldoro, vengono obliterati dall’assessore Nappi per un fantomatico Piano di Lavoro che non ha né capo né coda e giustificato dalla mancanza di fondi regionali che, all’improvviso, scompaiono dal bilancio. Pertanto non si può affermare, come si fa in maniera ardita in Sentenza, di condizionamento fino a paralizzare il Patto per il Lavoro al punto che del programma per il lavoro non si ricorda ad oggi una spanna; come il famigerato “danno alle strutture turistiche” sembra una affermazione apodittica, atteso che questa percezione non vi è ma, soprattutto, non c’è traccia di una protesta di organismi che condannassero le presunte azioni dei senzalavoro, cominciando dalle Associazioni Consumatori sempre puntuali a difendere il cittadino - recte: il turista - vessato. Men che meno i senzalavoro hanno indossato le vesti di avventati camorristi o di ras del quartiere per “ostacolare l’ordinario svolgimento delle campagne elettorali per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Napoli” fino ad affibbiare ai disoccupati tutto, anche la distruzione della sede del candidato di centro-destra Gianni Lettieri, salvo poi affermare in Sentenza “in circostanze tali da impedirne, allo stato, l’identificazione degli autori, ma ponendosi come presupposto della forza intimidatrice anche successivamente esercitata”. Ossia non importa contestare la verità con le prove, basta un giudizio di verosimiglianza o identificare i disoccupati come il male assoluto, degli sbandati, dei malfattori, coloro che disturbano la quiete della gente per bene per chiedere lavoro senza aspettare gli atavici bandi dei concorsi pubblici, fino agli “incontri clandestini” con i politici locali ridotti a povero agnelli prossimi ad essere sbranati o già sbranati dai feroci e illegali disoccupati.
(…) La riesumazione del delitto di “blocco stradale” di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, fa tornare indietro ad un periodo della storia del nostro Paese particolarmente cruenta. Risulta chiaro, fin dalle prime battute di questo processo, a questo difensore che l’esercizio del diritto al lavoro e la sua declinazione in forme di manifestazioni forti, ferme e dure sono state alla base del dissenso politico e sindacale fin dal secolo scorso, tanto che il famigerato ministro dell’Interno, Mario Scelba, che introdusse questa normativa penale tesa a frenare le contestazioni e le rivendicazioni diffuse nel nuovo clima di democrazia.
(...) Sui piatti della bilancia, in ossequio ad interessi costituzionalmente protetti e garantiti dalla Costituzione, sta da una parte l’ordine pubblico e dall’altra il diritto allo sciopero, il diritto a manifestare e il diritto al lavoro, con emulsione di uno dei due a discapito dell’altro. In gioco i valori primari dell’individuo filtrati purtroppo dal pessimo intervento del legislatore statale che ha incrementato e duramente la sua violenza nei confronti dei dimostranti, appannando un precedente intervento del 2017 che probabilmente riequilibrava le sorti - depenalizzando - secondo una lettura costituzionalmente verificata.
È evidente che qualsiasi impedimento o limitazione della circolazione stradale o ferroviaria, nella misura in cui non consenta a ciascuno il libero esercizio dei propri diritti, determina una restrizione della libertà personale e un pregiudizio riguardo alle ordinarie attività della vita associata. Il fatto considerato penalmente rilevante accaduto il 6 luglio 2011, però, ricade in quel bilanciamento tra opposti interessi costituzionalmente rilevanti per cui si dovrà decidere quale degli stessi deve emergere e, a sommesso avviso di questa difesa, dovrà emergere il più intenso valore fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero. Inoltre il fatto può tranquillamente essere interpretato come un fatto di lieve entità atteso che è durato circa due ore e mezza ed è qualificato così in Sentenza in ordine al blocco della circolazione ferroviaria della stazione della Circumvesuviana di Gianturco “segnatamente attraverso il posizionamento di traversine di legno sui binari in modo da impedire la circolazione dei treni”. Si deve dire che nella miriade di manifestazioni, sit-in, presidi e assembramenti di protesta non risulta sempre agevole, come si fa en passant nella pronuncia impugnata, comprendere se l’ostruzione o l’ingombro della strada avvenga esclusivamente mediante l’utilizzo del proprio corpo o se, nella concitazione o con l’evolversi della condotta, possano utilizzarsi dei mezzi quali altri oggetti volti alla finalizzazione dell’azione. Ebbene l’interpretazione della norma in esame porterebbe a concludere che, nell’imperversare di una manifestazione, sia tutt’altro che remota la possibilità̀ che si possa passare da una pena massima di 4 mila euro per un manifestante che decida di bloccare la strada con il proprio corpo a 12 anni di reclusione nel caso in cui il medesimo manifestante decida unitamente ad altri di bloccare la medesima strada mediante l’utilizzo dei cartelloni e delle bandiere che fino a pochi istanti prima sventolavano pacificamente. Il “blocco” effettuato potrebbe passare da illecito amministrativo a penale laddove venga utilizzato uno striscione o un cartellone senza arrecare alcun danno effettivo ma per esprimere una forma di dissenso che ferma la circolazione sulla via. (…)
22 aprile 2026