Il decreto del governo Meloni rafforza la sorveglianza delle masse
No all'uso dell'Intelligenza artificiale da parte della polizia
Con il comunicato stampa n. 177 del 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha illustrato l’approvazione preliminare dei decreti legislativi attuativi che integrano la legge quadro sull’Intelligenza Artificiale (Legge 132/2025) nell’ordinamento italiano. La polizia potrà utilizzare l’intelligenza artificiale per scoprire i colpevoli dei reati, ma anche per prevenirli.
L’annuncio arriva dal ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, dopo il Consiglio dei ministri del 10 giugno che ha approvato i decreti legislativi che attuano il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, già recepito nella normativa italiana. Nella conferenza stampa Piantedosi ha spiegato i criteri con cui scatterà il ricorso all’intelligenza artificiale nel campo della prevenzione e della repressione del crimine, sarà “limitato” l’uso dei sistemi di identificazione biometrica remota negli spazi pubblici. Vi si potrà però ricorrere “per finalità tassative di prevenzione di ordine pubblico e sicurezza e ricerca di persone”. Le autorità di polizia dovranno chiedere un’autorizzazione a un giudice, che la concederà al massimo per quindici giorni. Tuttavia nei casi di urgenza le forze di polizia potranno agire senza permesso con una semplice comunicazione al magistrato che avrà tre giorni per convalidarne ex post l’utilizzo. Sarà il senso di autodisciplina delle nostre questure a decidere se ci si trovi di fronte a una minaccia imminente che giustifichi l’attivazione del dispositivo tecnologico.
Basta pensare alle ordinarie dinamiche che accompagnano manifestazioni di protesta e cortei durante i quali parole come “terrorismo” assumono contorni sfumati, per dubitare che i diritti siano al sicuro. Nel caso di abusi poi sarà un giudice a stabilire che siano stati tali e a ordinare la distruzione dei dati raccolti. Se però il giudice dà il via libera e la minaccia non si manifesta, la questura potrà sempre sostenere che la deterrenza tecnologica è stata efficace, giustificandola. Ma il giudice più garantista non può impedire che l’intelligenza artificiale usata dai poliziotti cada nei tipici errori che la letteratura scientifica documenta da anni. Sono innumerevoli i casi noti di sistemi intelligenti usati a scopo predittivo che finiscono per riprodurre le stesse distorsioni presenti nei dati con cui sono stati addestrati: se un reato viene commesso in maggioranza da persone straniere, in un’indagine sullo stesso crimine l’intelligenza artificiale segnalerà come sospetta una persona migrante e non una col passaporto italiano, anche a parità di indizi a carico. Nessun sistema predittivo ne è immune, quindi l’uso dell’intelligenza artificiale contraddice i principi di “rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza” affermati dalla legge delega.
Al di là dei richiami generali al principio antropocentrico, il decreto dedicato alle attività di polizia introduce una disciplina dettagliata per due applicazioni specifiche dell’intelligenza artificiale: l’identificazione biometrica remota in tempo reale e il riconoscimento facciale ex post su immagini e sistemi di videosorveglianza già esistenti.
Il Consiglio dei ministri sottolinea che non si tratta di strumenti di sorveglianza generalizzata, ma di utilizzi "eccezionali e mirati", consentiti esclusivamente per finalità tassative quali la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica, la ricerca di persone scomparse o vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale e l’identificazione di soggetti collegati a reati gravi.
Sul piano operativo, il decreto recepisce le garanzie previste dall’AI Act imponendo l’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria, la delimitazione temporale e geografica dell’attività, l’individuazione delle persone oggetto della ricerca e l’indicazione delle banche dati e delle tecnologie utilizzate. Lo stesso AI Act europeo prevede una serie di deroghe e zone d’ombra, proprio per ragioni di sicurezza nazionale, prevenzione di minacce terroristiche o ricerca di vittime di reati gravi. La normativa italiana recepisce queste eccezioni e, di conseguenza, pur rispondendo formalmente ai principi del Regolamento UE, la legge nostrana ne sfrutta i margini di flessibilità per consentire l’uso di tecnologie avanzate in contesti critici.
Il vero punto critico risiede nelle deroghe previste per i casi di urgenza e per le minacce gravi alla sicurezza pubblica. L’AI Act europeo costruisce un sistema di garanzie fondato sull’autorizzazione preventiva e sulla rigorosa delimitazione dell’uso dell’identificazione biometrica remota, ma lascia agli Stati membri margini di flessibilità per fronteggiare situazioni eccezionali. È proprio in questi spazi che si annida una delle principali criticità del nuovo quadro normativo. Se infatti il ricorso all’urgenza dovesse diventare frequente o essere interpretato in modo estensivo, il rischio sarebbe quello di trasformare strumenti concepiti per circostanze straordinarie in pratiche sempre più ordinarie, indebolendo progressivamente il controllo giurisdizionale preventivo.
Insomma siamo di fronte all'ennesimo giro di vite nella restrizione dei residui spazi di democrazia borghese ancora presenti nel nostro Paese, con tanto di apparato repressivo dello stato che adotta uno strumento di controllo di massa, lesivo dei diritti e della privacy.
Ecco perché è imperativo buttare giù da sinistra e dalla piazza il nero governo Meloni prima che porti a termine il suo disegno circa il completamento del regime capitalista neofascista, affossando con la lotta di Piazza le sue misure fascistissime alle quali si aggiunge ora il controllo delle masse attraverso l'intelligenza artificiale.
24 giugno 2026