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Perché respingere la controriforma dell'apprendistato Il Testo Unico sull'apprendistato predisposto dal ministro Sacconi e approvato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio scorso è del tutto inaccettabile e perciò va risolutamente respinto. Ecco perché: Non è vero che il testo trasforma l'apprendistato in un contratto a tempo indeterminato. Infatti al datore di lavoro è data la possibilità di "recedere dal contratto al termine del periodo di formazione". Anzi in questa formula si nasconde una possibile ulteriore precarizzazione del contratto di apprendistato poiché, non essendo specificata la durata minima dello stesso e neppure la durata e distribuzione della formazione, la norma potrebbe prevedere che l'apprendista terminato il periodo anche breve di formazione sia potenzialmente licenziabile. Non è vero che il testo unico prevede l'unificazione dentro la forma dell'apprendistato di tutte le altre forme spurie quali tirocini e stages. L'unico riferimento in tal senso riguarda il praticantato per l'accesso alle professioni ordinaristiche o per esperienze professionali inserite nella tipologia di apprendistato di alta formazione e ricerca. Allarga l'ambito di intervento dell'apprendistato anche per l'assunzione dei lavoratori in mobilità, "ai fini della loro qualificazione e/o riqualificazione". Il che vuol dire che per questi lavoratori potranno essere fatti contratti che prevedono il sottoinquadramento, fino a due livelli inferiori a quello previsto per la mansione richiesta, in cambio di un loro percorso di formazione, a cui si aggiungerà per l'impresa anche lo sgravio contributivo. Indebolisce tutta la parte formativa relativa all'apprendistato professionalizzante, dove non è più previsto l'obbligo di almeno 120 ore annuali di formazione per l'acquisizione delle competenze di base. Questo monte ore minimo obbligatorio viene infatti ridotto a 40 ore per il primo anno e a 24 per il secondo. Prevede la possibilità di attivare contratti di apprendistato anche per i giovani di 15 anni anche in funzione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, reinserendo per questa via, il doppio canale tra istruzione e addestramento che era stato superato negli anni '60 con l'abolizione del percorso di avviamento professionale in alternativa al percorso scolastico per l'acquisizione del livello dell'obbligo scolastico. Rispetto agli altri paesi europei, solo in Italia, in controtendenza, c'è l'abbassamento dell'obbligo, consegnando ad un percorso misto formazione-lavoro l'acquisizione dei livelli di base. Indebolisce gli obblighi normativi del contratto individuale dato che si limita a richiedere che esso sia in forma scritta ma, diversamente da prima, non specifica che esso debba contenere anche l'indicazione della mansione e della prestazione lavorativa oggetto del contratto e della relativa qualifica attesa, prevede che il piano formativo individuale possa essere definitivo anche trenta giorni dopo l'assunzione, che vuol dire determinare l'ingresso in fabbrica dell'apprendistato per il primo mese in completa assenza di formazione. Inserisce una funzione regolatoria dei contratti aziendali territoriali, alla stessa stregua dei contratti nazionali, reiterando anche per la regolazione contrattuale dell'apprendistato l'intenzione del ministro berlusconiano Sacconi e della Confindustria di sostituire il CCNL con la contrattazione aziendale. Prevede la possibilità che in tutte le Regioni in cui non esista una legislatura specifica in materia di apprendistato per la qualifica professionale, ovvero quello rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni, il ministro del Lavoro e quello della pubblica istruzione possono intervenire a disciplinare la materia in alternativa all'Ente regionale. In attesa che i ministri del Lavoro e della pubblica istruzione, previo accordo con le Regioni, definiscano gli standard formativi per l'apprendistato di primo livello e quello di alta formazione: per il primo anno l'attivazione di detti contratti potrà avvenire senza che siano chiariti né gli standard minimi di formazione, né le modalità di verifica della formazione svolta. Poiché si tratta delle due tipologie più legate alla finalità formativa avendo anche l'obiettivo di conseguire formali titoli di studio, è lecito pensare che per questi giovani coinvolti si tratterà di semplice attività lavorativa di bassa qualità senza formazione. Per quanto detto sopra, si tratta con tutta evidenza di un provvedimento che punta a rilanciare l'istituto dell'apprendistato come forma precaria, flessibile e sottopagata. 25 maggio 2011 |